Onorevoli Colleghi! - Come è noto, oggi la professione di farmacista, tenuto anche conto della direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, recepita con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, ha un più vasto campo d'azione, che non è più esclusivamente quello di dispensatore del farmaco in farmacia.
      Uno degli effetti della riforma sull'autonomia didattica degli atenei (introdotta dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, successivamente abrogato, e ora disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270) è stato quello di sancire la specificità dei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF). Pur in presenza di un ordinamento riformato che prevede corsi di laurea articolati su due livelli (3+2), farmacia e CTF hanno infatti mantenuto la struttura di corsi quinquennali a ciclo unico.
      Tale organizzazione, dettata dal rispetto di normative soprannazionali, risponde all'esigenza di garantire una formazione scientifica di altissimo livello a professionisti che, come i laureati in farmacia e in CTF, sono destinati ad operare prevalentemente nell'area sanitaria.
      Ciò premesso, si pone l'esigenza di prevedere opportunità professionali per i laureati in farmacia e in CTF, allo scopo di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi offerti ai cittadini e di utilizzare al meglio figure professionali tra le più qualificate nell'ambito dell'ordinamento accademico,

 

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ricavandone il massimo ritorno sociale.
      In relazione a tale nuova condizione, appare giustificato studiare la possibilità di nuove opportunità professionali per i laureati in farmacia, tenuto anche in considerazione che vi sono luoghi e situazioni ove è necessaria una professionalità che abbia specifiche conoscenze chimico-farmacologiche.
      La preparazione universitaria e la specifica predisposizione culturale possedute dal farmacista fanno sì che egli sia il professionista deputato a questa attività.
      Per questo motivo con la presente proposta di legge (articolo 1) si ravvisa la necessità di consentire al laureato in farmacia e in CTF la possibilità di operare presso i laboratori privati di analisi cliniche.
      Un'altra opportunità è quella di prevedere la presenza di un farmacista nelle strutture riservate ai tossicodipendenti o ai malati affetti da AIDS (articolo 2); l'inserimento del farmacista è indubbiamente utile nelle strutture del Servizio sanitario nazionale preposte ai trattamenti di tali patologie e, in particolare, nei servizi per le tossicodipendenze (SERT).
      Di particolare rilevanza risulta, inoltre, l'istituzione del servizio farmaceutico negli istituti penitenziari, al fine di garantire un'adeguata assistenza farmaceutica (con compiti di dispensazione, conservazione e controllo del farmaco oltre che di educazione sanitaria) a favore della popolazione residente, in gran parte oggi tossicodipendente o affetta da HIV, e di coloro che prestano servizio presso la struttura (agenti di custodia, addetti ai servizi eccetera) (articolo 3).
      Analogo problema emerge all'interno delle case di cura private (articolo 4), con un elevato numero di posti letto. La figura del farmacista in tali realtà è necessaria, essendo impensabile consentire che il farmaco, peraltro in elevate quantità, sia gestito da persone non qualificate.
      Necessaria appare, inoltre, la presenza del farmacista presso le aree di servizio della rete autostradale, le navi in crociera ed i treni a lunga percorrenza (articoli 5
e 6).
      Da ultimo è necessario consentire al laureato in farmacia e in CTF (articolo 7), l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e di secondo piano delle seguenti materie: chimica e tecnologie cliniche, scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali, scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia.
 

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